“Obbligo taglio di piante e rami sporgenti su strade e marciapiedi”
Con l’arrivo dell’inverno, è opportuno ricordare che è ancora vigente (e pubblicata sul sito del Comune alla voce ‘Sgombero neve’), l’ Ordinanza n 52 del 2010 (allegata), denominata “Disposizione taglio piante e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta e di transito delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico”.
L’ Atto ordina ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo dei terreni o fondi rustici posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale, di provvedere entro il termine improrogabile del 15 gennaio 2011 (ripetuto ciclicamente entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno) a:
. a) Tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
. b) Tagliare le piante che protendono oltre il ciglio stradale, che limitano la visibilità e che creano impedimento alla normale circolazione veicolare e pedonale;
. c) Potare siepi, arbusti, cespugli e simili che si protendono oltre il confine delle strade citate, che pregiudichino la circolazione viaria e la visibilità della segnaletica, nonché rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora;
. d) Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
Nell’eventualità che gli interessati non procedano autonomamente al taglio preventivo delle piante e delle siepi , soprattutto nelle zone ritenute a maggior rischio per le utenze stradali l’Amministrazione Pubblica eseguirà direttamente i lavori senza ulteriore comunicazione, provvedendo all’allontanamento immediato dei residui del taglio costituiti da ramaglie e all’allontanamento della legna di risulta (rami e fusti), con successivo addebito delle spese sostenute ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 144.24 KB |
Aggiungi un commento