"Divieto di somministrazione e consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro in occasione di spettacoli pubblici"
L’Ordinanza n 7 Del 11/07/2017 a firma del vicesindaco Rocca, dispone il divieto di somministrazione, introduzione e consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro in occasione di spettacoli pubblici.
Sono escluse da tale divieto, la somministrazione con servizio al tavolo o al banco, negli spazi appositamente organizzati per tale attività di somministrazione.
L’atto richiama l’art. 50 c. 5 del D. Lgs. n.267/2000 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e la circolare del Ministero Interno Dipartimento di PS n. 555/OP/0001991/2017/1 inerente le misure di sicurezza da adottare nell’ambito del governo e della gestione delle pubbliche manifestazioni.
Più curiosa invece la motivazione relativa al degrado urbano: “è vietato altresì, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’abbandono di bottiglie o contenitori di vetro e simili, al fine di evitare situazioni di degrado al decoro urbano, ambientale ed igiene pubblica”, lasciando alla libera interpretazione di cosa si intende per simili.
Infine l’Atto ordina “il divieto assoluto di somministrazione, introduzione e consumo sul posto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in luogo pubblico o aperto al pubblico” senza far riferimento alle manifestazioni (richiamate invece nell’oggetto), lasciando ipotizzare che il divieto possa essere generalizzato e non applicabile solo in caso di eventi. Speriamo in eventuali chiarimenti nei prossimi giorni.
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Commenti
Bentornato Manuel Malagoli!!
Bentornato Manuel Malagoli!! Ahahaahahaah
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