Pubblicato il nuovo Statuto del CAST (Comitato Appennino Salute Territorio)
in vista dell’assemblea straordinaria del Cast fissata per il 4 p.v. pubblichiamo il testo dello statuto che verrà sottoposto
all’attenzione dei soci:
COMITATO APPENNINO SALUTE E TERRITORIO
in sigla "C.A.S.T."
STATUTO
Articolo 1 – Denominazione, sede, durata
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede a Loiano, via Marconi 55 presso la residenza del legale rappresentante Cesare Albini un’associazione che assume la denominazione ″COMITATO APPENNINO SALUTE E TERRITORIO" in sigla "C.A.S.T.". La sua durata è illimitata.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
Articolo 2 - Scopo
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Il comitato non ha scopo di lucro, è apolitico e apartitico, promuove la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale e si prefigge di tutelare in ogni forma l'ambiente ed il territorio dell'appennino tosco-emiliano, la salute dei suoi abitanti e dell'ecosistema, l'integrità territoriale e paesaggistica; promuove altresì la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché ogni iniziativa turistica, culturale, politica e giuridica atta a valorizzare detta tutela.
Il Comitato si propone di far si che i cittadini siano maggiormente informati e possano di conseguenza valutare con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle politiche ambientali e sociali.
L’associazione realizza la propria attività avvalendosi in modo prevalente del lavoro volontario e gratuito dei soci.
Articolo 3 - Oggetto
L’associazione si propone di:
- effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
- richiedere occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
- organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
- promuovere provvedimenti giudiziari a tutela dei cittadini, singoli o associati, a tutela del loro diritto alla salute e a tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- promuovere ricorsi avverso provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente.
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
Articolo 4 - Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Sono membri del comitato tutti i soggetti persone fisiche, che a partire dal sedicesimo anno d'età si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del comitato e ad osservare il presente statuto. Per i minori di anni diciotto, sul modulo di iscrizione al comitato va raccolta la firma congiunta di uno dei genitori del minore, in segno di consenso.
Articolo 5 – Ammissione a socio
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo e versare la quota associativa, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, anche avendo riguardo alla previsione del successivo art. 6 del presente statuto; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6 – Incompatibilità. Diritti e doveri del socio
Non possono far parte del Comitato, e se vi hanno aderito devono recedere dal Comitato od essere dichiarati esclusi, coloro che ricoprono un ruolo politico o dirigenziale in un Comune o Unione nell’ambito della Città metropolitana di Bologna o di Firenze, in dette Città metropolitane, o nelle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, nonché coloro che abbiano un conflitto di interesse con la natura, le attività e gli scopi del Comitato o chi abbia la rappresentanza di un partito politico.
La qualifica di socio da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e a mantenere un comportamento corretto nei confronti del comitato, dei suoi organi, dei soci;
- al pagamento del contributo associativo.
Articolo 7 – Quota associativa
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata dal Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per recesso, decesso o esclusione.
Il recesso da socio dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
a) comportamento contrastante con gli scopi e la natura del Comitato;
b) violazione degli obblighi statutari;
c) per le ragioni di cui al successivo 19, secondo comma.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono motivate e comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
L’esclusione va annotata nel libro soci, da svolgere a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il socio decade automaticamente quando si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale.
Articolo 9 - Risorse economiche - Fondo Comune
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote associative e contributi degli associati per lo svolgimento di attività istituzionali;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;
c) contributi dell’Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi nonché eredità, donazioni e legati;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Articolo 10 - Esercizio sociale e Rendiconto
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Articolo 11 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Tutte le cariche sono gratuite.
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.
Articolo 12 - Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nell’apposito spazio pubblico dedicato almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci – in aggiunta della modalità prevista al comma precedente - mediante pubblicazione sul sito web, su facebook, sul giornale associativo, invio di lettera semplice, fax, e-mail, pec, telegramma in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Articolo 13 - Assemblea ordinaria.
1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l'esclusione degli associati;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Comitato. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di associati che rappresenti almeno i 4/10 (quattro decimi) di tutti gli associati.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno 2/3 (due terzi) degli associati.
6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 14 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri eletti dall'assemblea fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario/Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di due giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’ Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Articolo 15 – Sostituzione consiglieri
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Articolo 16 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Il presidente può delegare un consigliere a sostituirlo nei confronti dei terzi.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente o, in assenza o indisponibilità di questo, dal membro anziano o, in assenza o indisponibilità di questo, da altro consigliere indicato dal direttivo .
Art. 17- Segretario - Tesoriere
1) Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.
2) Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio del Comitato
Articolo 18 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra gli associati stessi. Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo del Comitato o di singoli associati valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati o dagli Organi del Comitato, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi del Comitato o tra questi e i singoli associati, se concordemente richiesto dalle parti.
Articolo 19 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza dell’attività dell’Associazione, con particolare riferimento alle deliberazioni assembleari e ai Rendiconti annuali. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
I soci aventi cariche nell’Associazione si impegnano ad improntare la loro azione secondo criteri di buona fede, a non svolgere direttamente o indirettamente attività partitica o politica, né ad ostacolare gli scopi del comitato, né a strumentalizzarla a fini personali .
Articolo 20 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano scopi similari, e comunque per finalità di utilità sociale, previa acquisizione del parere di cui all’art. 148 ottavo comma TUIR.
Articolo 21 - Norma finale
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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