"Accensione occasionale di residui vegetali". Nuova ordinanza
Pubblicata sul sito del Comune l'Ordinanza Sindacale n 11/2014 (allegata), relativa all'accensione di fuochi di sfalci e sterpaglie . Ordinanza che si aggiunge alla normativa nazionale e regionale che regolamenta la materia.
Nel documento vengono ribadite le disposizioni attuali (condizioni meteo ottimali, distanze, quantità ecc) a cui vengono aggiunte alcune nuove indicazioni:
1. la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o comunque entro un raggio di 100metri da fondo
2. durante tutte le fasi dell'attività è severamente vietato abbandonare la zona (comportamento già previsto dalle prescrizioni della polizia Forestale)
3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata ed è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente
4. Le operazioni di di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate di assenza di vento entro i seguenti orari: dal sorgere del sole e fino alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 e fino al tramonto.
5. la combustione deve essere effettuata ad almeno 20 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, sipei e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate
6. Il Comune ha facoltà di sospendere o vietare la combustione di residui agricoli all'aperto in caso di condizioni meteo sfavorevoli.
Consigliamo a tutti gli interessati di prendere attenta visione dell'Ordinanza (che è ovviamente impossibile riassumere), in quanto le violazioni sono punibili penalmente (qualora si generi un incendio) ed amministrativamente con sanzioni che possono arrivare fino a tremila euro
agosto 2014
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