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I proprietari devono tagliare erba e arbusti che invadono le strade pubbliche

Un’Ordinanza dell’aprile scorso ricorda gli obblighi dei privati nella manutenzione dei bordi strada

Nell'aprile scorso il Comune ha pubblicato un' Ordinanza (allegata) ed un post che ricorda gli obblighi dei proprietari anche della manutenzione di piante, siepi ecc prospicenti la viabilità pubblica e possono compromettere la visibilità.

Tenuto conto del sempre più frequente verificarsi di eventi meteorologici di forte intensità con conseguenze, quali allagamenti, che costituiscono grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità e che la crescita incontrollata di vegetazione con occupazione della sede stradale può comportare ostacolo alla circolazione e riduzione della visibilità dei cartelli stradali, è stata emessa l'Ordinanza Dirigenziale n. 4 del 18/03/2022.

Con tale Ordinanza si dispone a tutti i proprietari e conduttori delle aree e dei terreni, destinati a qualsiasi uso e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi, confinanti con le strade comunali e vicinali ad uso pubblico situate nel territorio comunale e con corsi d’acqua:

▪ di provvedere alla manutenzione pulizia e ripristino delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, sia a monte che a valle, ivi comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo tale da evitare franamenti e cedimenti, rimozione tempestiva del materiale proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, con interessamento della sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l’incolumità pubblica;

▪ di provvedere alla potatura dei rami, degli arbusti e delle siepi che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale e che possono pregiudicare la corretta fruibilità, funzionalità e visibilità della viabilità pubblica. Al taglio degli alberi sbilanciati o in precarie condizioni fitosanitarie, o infestati di vegetazione rampicante, nella fascia di rispetto del confine stradale, ovvero anche se fuori tale fascia che, per dimensioni e posizione possano presentare un potenziale pericolo al ribaltamento sulla sede stradale. I prodotti del taglio dovranno essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. In quanto eseguiti per motivi di pubblica sicurezza, tali interventi vanno in deroga alla normativa vigente in materia forestale e sono quindi immediatamente e sempre eseguibili. I lavori dovranno essere programmati ed eseguiti con cadenza almeno biennale di cui il secondo entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque secondo necessità;

▪ di provvedere alla continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale e ciclabile e veicolare da ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata e durante le nevicate, allo sgombero dalla neve nei tratti prospicienti la proprietà privata;

▪ qualora il fosso stradale costituisca recapito delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento), di provvedere ad eseguire la manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento. I lavori dovranno essere programmati ed eseguiti entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque secondo necessità;

▪ di mantenere l’efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale; tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;

▪ di provvedere in modo continuo e comunque non meno di due volte l’anno alla manutenzione dei terreni incolti; Nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt .16 e17.

AllegatoDimensione
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data pubblicazione: 
Mercoledì, 15. June 2022 - 14:03

Commenti

Se tutti eseguiranno responsabilmente la manutenzione prevista dall'ordinanza avremo finalmente delle banchine laterali perfette e ben tenute, a contorno però di strade comunali e vicinali piene di buche , avvallamenti, dossi e crepe nell'asfalto. Quindi molto pericolose a causa della cattiva o sempre rimandata manutenzione di chi ne ha la responsabilità. Un esempio per tutti: via Roncastaldo. Provare per credere.

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